I.C. Borgoncini Duca

Tirocini Formativi Attivi

TIROCINI FORMATIVI ATTIVI

Cos'è

Il tirocinio formativo attivo (abbreviato in TFA) è un corso universitario annuale finalizzato all’abilitazione all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia, scuole pimarie e secondarie italiane. Il primo ciclo fu istituito nell’anno accademico 2011-2012 (anche se i corsi si svolsero di fatto nell’anno accademico successivo), il secondo nell’a.a. 2014-2015.A partire dal terzo ciclo, il TFA consente esclusivamente di acquisire la specializzazione su posti di sostegno agli alunni con disabilità.

 

A cosa serve

Ad acquisire la specializzazione su posti di sostegno agli alunni con disabilità

Come si accede al servizio

Cosa serve

Il MUR avvia i percorsi: 90mila posti per il triennio 2021-24 Con nota dell’11 dicembre 2023, il Ministero dell’Università e della Ricerca, ha dato avvio alle operazioni per lo svolgimento del IX ciclo TFA sostegno per l’anno accademico 2023/24. Nella nota si forniscono le indicazioni operative per l’accreditamento delle Università. Le Università dovranno tenere conto degli idonei dell’VIII ciclo, ovvero di coloro che pur avendo superato le prove di accesso (prova preselettiva ove prevista, prova scritta – prova orale) non sono rientrati nel numero dei posti autorizzati e quindi non sono stati ammessi. Gli idonei potranno essere ammessi in soprannumero nelle stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga che potrà essere gestita direttamente tra le istituzioni accademiche La banca dati per le proposte di attivazione delle università resta aperta fino al 22 gennaio. Le università devono indicare il massimo del potenziale formativo distinto per ogni ordine e grado di istruzione. Nella nota è specificato che per il triennio 2021-24 il MEF (nota 5882 del 15 giugno 2021) ha autorizzato un numero complessivo di 90.000 posti così già attribuiti: VI ciclo anno accademico 2020/2021: 000 posti, già concluso VII ciclo anno accademico 2021/2022: 874 posti, già concluso VIII ciclo anno accademico 2022/2023: 061 posti, in corso di svolgimento Il prossimo ciclo di TFA sostegno IX ciclo, relativamente all’anno accademico 2023/24, prevede 13.000 posti circa già previsti dal contingente autorizzato, che potrebbero essere aumentati a circa 30mila, distribuiti fra i vari gradi di scuola e le Università che erogano i corsi.

REQUISITI Il decreto ministeriale 92/2019, procedure di specializzazione sul sostegno, specifica quanto segue: Requisiti di accesso per la scuola primaria e per la scuola dell’infanzia Diploma magistrale conseguito entro il 2001/2002 (abilitante); Diploma magistrale sperimentale ad indirizzo psicopedagogico o linguistico, conseguito entro il 2001/2002 (abilitante); Laurea in Scienze della Formazione Primaria; Titoli simili conseguiti all’estero e riconosciuti in Italia. Requisiti di accesso per la scuola secondaria di I e II grado Abilitazione all’insegnamento nello specifico grado; Lauree che permettono di accedere a una classe di concorso per l’insegnamento + 24 CFU in materie sociopsicopedagogiche; Diploma ITP (no 24 cfu fino al 2024/25, in attesa di indicazioni da parte del MIM)

Nota bene: sono esonerati dal possesso dei 24 CFU ai sensi della nota n 371181 del 13/08/2020 i docenti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso Nota bene: Si attendono indicazioni in merito ai 24 CFU ed al loro possesso considerata la data ultima di conseguimento il 31/10/2022 Nota bene: non è più consentito l’accesso alla selezione per le classi di concorso ad esaurimento

PROVA D’ACCESSO L’accesso ai corsi di specializzazione su sostegno, ai sensi del dm n. 92/2019, avviene in seguito al superamento delle seguenti prove: Il TFA SOSTEGNO prevede: Una prova preselettiva: 60 quesiti formulati con cinque opzioni di risposta la risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata risposta o la risposta errata vale zero punti. Il test ha la durata di due ore Una prova scritta una o più prove scritte ovvero pratiche Una prova orale. Coloro che superano la prova di accesso frequentano un corso di specializzazione ovvero il TFA SOSTEGNO disciplinato da ogni Ateneo con un proprio regolamento, il percorso prevede l’acquisizione di 60 CFU conseguiti tramite un corso della durata di non meno di 8 mesi con frequenza obbligatoria. Le date di svolgimento dei test preselettivi sono fissate nelle stesse date su tutto il territorio nazionale (vi aggiorneremo in progress) Dopo il superamento della prova preselettiva seguiranno la prova scritta e la prova orale. Chi non sostiene la prova preselettiva: Candidati con 3 anni di servizio negli ultimi 10– accedono direttamente alla prova scritta e non fanno la preselettiva, gli aspiranti che, negli ultimi dieci anni, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, sullo specifico posto di sostegno del grado di istruzione cui si riferisce la procedura. Il servizio sul sostegno deve essere valutato ESCLUSIVAMENTE il servizio di sostegno prestato sul medesimo ordine e grado di scuola per cui il candidato si iscrive alla selezione per il corso di specializzazione . Così prevede l’articolo 2, comma 8, del dl n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020. Candidati con 3 anni di servizio negli ultimi 5 Il Decreto del MUR del 30 Maggio 2023 (di attivazione del VIII ciclo) prevede che:– Coloro che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionali delle regioni accedono direttamente alla prova scritta e non fanno la preselettiva. E’ valutato il servizio di sostegno prestato su qualsiasi ordine e grado di scuola – fino al 31 dicembre 2024 è prevista una riserva di posti per i docenti che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.– Per l’VIII ciclo del TFA sostegno questa riserva è stata quantificata dal Decreto Interministeriale 691 del 29 maggio 2023 in misura pari al 35% dei posti.– Per il IX ciclo la riserva da applicare deve essere ancora stabilita Casi in cui il numero di candidati iscritti al bando di selezione, relativamente al singolo grado di scuola, sia inferiore o uguale al doppio dei posti disponibili Candidati che hanno un’invalidità uguale o superiore all’80% (articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/92)Chi non sostiene le prove d’accesso: Ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del DM n. 92/2019, sono ammessi in soprannumero ai corsi di specializzazione su sostegno, quindi senza sostenere le prove d’accesso, gli aspiranti che, nei precedenti cicli di specializzazione: hanno sospeso il percorso; non si sono iscritti al percorso pur essendo in posizione utile (avendo superato le prove d’accesso); hanno superato le prove per diverse procedure scegliendo una opzione (ad esempio, un candidato che ha superato le prove per la scuola dell’infanzia e primaria ed ha scelto di seguire il percorso per la primaria ovvero potrà accedere direttamente al percorso per la scuola dell’infanzia); hanno superato le prove d’accesso ma non sono rientrati nel numero dei posti disponibili. Si attendono chiarimenti ed indicazioni da parte del MIM in merito a requisiti, servizio, accesso, riserva di posti Per ulteriori approfondimenti consultare i nostri canali di informazione e consulenza la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca

Tempi e scadenze

Come si accede al TFA

In riscontro al D. M. N° 92 del 2019 per accedere al corso di specializzazione gli aspiranti dovranno superare tre prove: una preselettiva, una scritta e un’orale.

Prova preselettiva

La prima prova preselettiva consistente in una serie di quesiti a risposta multipla, è superata da un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, fermo restante che sono ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi alle successive prove.

Prova scritta

 

Alla seconda prova prevista per la selezione del TFA Sostegno, partecipano i candidati che hanno superato l’eventuale prova preselettiva e i candidati esentati dalla suddetta prova consistente in una serie di quesiti a risposta aperta, finalizzati a verificare le capacità degli aspiranti docenti. La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30; qualora dovessero essere previste più prove, il voto sarà la risultante della media aritmetica dei voti conseguiti nelle diverse prove.

Prova orale

La prova orale prevede un colloquio su quanto appreso durante il corso facendo espresso riferimento alle esperienze formative effettuate durante il corso. Di norma gli argomenti sono gli stessi affrontati nella prova scritta.  La prova è superata con un punteggio minimodi 21/30.

Ammessi direttamente

Sono ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

  1. Abbiano sospeso il percorso;
  2. Pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;
  3. Siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;
  4. Siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile;
  5. I docenti che hanno prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale d’istruzione.

Documenti

Contatti

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